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Tribunale di Venezia, 27 Maggio 2025, n. 2662/2025

La perdita d’efficacia del titolo esecutivo

Tribunale di Venezia, 27 Maggio 2025, n. 2662/2025
La perdita d’efficacia del titolo esecutivo

In forza dal principio nulla executio sine titulo, il titolo esecutivo deve esistere nel momento in cui l’esecuzione inizia e perdurare per tutta la sua durata sino alla sua positiva conclusione. Il venir meno del titolo comporta – salvo specifiche eccezioni – la caducazione degli atti esecutivi compiuti. Il titolo esecutivo, in diversi termini, giustifica non soltanto il compimento, ma anche la permanenza in vita degli atti di esecuzione posti in essere. Pertanto, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c. (c.d. effetto espansivo esterno), il pignoramento, effettuato in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, in quanto “atto” dipendente dalla sentenza integralmente riformata, viene caducato dalla data di pubblicazione della sentenza d’appello, in quanto il titolo esecutivo è come se non fosse mai esistito.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 27/05/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Chiara Campagner
Registro: RG 13600 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 31/12/2025
Massima a cura di: Luigi També
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