In forza dal principio nulla executio sine titulo, il titolo esecutivo deve esistere nel momento in cui l’esecuzione inizia e perdurare per tutta la sua durata sino alla sua positiva conclusione. Il venir meno del titolo comporta – salvo specifiche eccezioni – la caducazione degli atti esecutivi compiuti. Il titolo esecutivo, in diversi termini, giustifica non soltanto il compimento, ma anche la permanenza in vita degli atti di esecuzione posti in essere. Pertanto, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c. (c.d. effetto espansivo esterno), il pignoramento, effettuato in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, in quanto “atto” dipendente dalla sentenza integralmente riformata, viene caducato dalla data di pubblicazione della sentenza d’appello, in quanto il titolo esecutivo è come se non fosse mai esistito.