La preclusione per coesistenza dei marchi individua alcune ipotesi eccezionali in cui la protratta coesistenza sul mercato di due marchi può impedire al titolare del marchio anteriore di agire per la tutela del proprio diritto, in virtù del legittimo affidamento ingeneratosi in capo al titolare del marchio posteriormente registrato. Detto istituto presuppone la registrazione di entrambi i marchi, sia anteriore che posteriore, in quanto in assenza non può dirsi legittimamente ingenerato alcun affidamento giuridicamente tutelabile.
La tolleranza rilevante ai fini della preclusione può decorrere solo da un’effettiva consapevolezza della registrazione e dell’uso del marchio posteriore.
La preclusione per coesistenza dei marchi ha natura del tutto eccezionale e richiede, oltre alla conoscenza e alla tolleranza, l’ulteriore presupposto dell’assenza di rischio attuale di confusione.