Il danno subito dall’amministratore revocato, senza giusta causa, ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c. consiste nel lucro cessante, indi nel compenso non percepito per il periodo in cui l’amministratore avrebbe conservato il suo ufficio se non fosse intervenuta la revoca. Ai fini della quantificazione di tale danno, in applicazione delle regole dettate dagli artt. 1223-1227 c.c., il giudice del merito è chiamato a svolgere un apprezzamento di fatto che tenga conto del tempo ritenuto necessario per reperire una nuova occupazione, nel medesimo o anche in altro settore operativo. In ogni caso, stante la natura contrattuale della responsabilità ex art. 2383 c.c., grava in capo all’attore l’onere di provare l’entità del danno subito e il tempo effettivamente necessario (ed eventualmente impiegato) per la propria ricollocazione lavorativa.