La scrittura privata di cessione di quote non autenticata, se tacitamente riconosciuta ex art. 215 co.1° n. 2) c.p.c., diviene, a seguito della produzione in giudizio, atto di trasferimento idoneo al deposito presso il registro delle imprese, che dovrà quindi riceverlo e darne evidenza nelle sue registrazioni.
L’autenticazione richiesta dall’art. 2470 co. 2 c.c. per il deposito nel registro delle imprese – con effetti di opponibilità alla società de qua ai sensi del co. 1- degli atti di trasferimento di partecipazioni in s.r.l. altro non è, per regola generale, che un equipollente formale previsto dalla legge per poter considerare riconosciuta ai sensi dell’art. 2702 c.c. la sottoscrizione apposta ad una scrittura privata, ed annetterle così l’efficacia legale di piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta (cfr. l’incipit dell’art. 2703 co. 1 c.c.), laddove la certezza della data può ricavarsi dalla sua produzione in giudizio in sede di costituzione della parte in quanto “giorno in cui si verifica un (…) fatto che stabilisca in modo (…) certo l’anteriorità del documento” ai sensi dell’art. 2704 co. 1 ultima parte c.c..