Il controllo del conservatore del registro delle imprese è circoscritto alla verifica della tipicità dell’iscrizione richiesta e della corrispondenza formale dell’atto alla legge senza che questo controllo possa sconfinare in un vaglio di validità dell’atto e di definizione del suo contenuto se non nei limiti in cui questo sia strettamente necessario per ricondurre l’atto al tipo legale. Il controllo del giudice del registro si muove nell’ambito di detti confini.
Ciò che il conservatore iscrive sono fatti o atti tipici, le informazioni pubblicate nel registro imprese sono quelle previste dalla legge, con gli effetti di pubblicità notizia ex art 2193 c.c. o costitutiva posti dalla stessa legge.
Nell’ipotesi dell’operazione straordinaria della fusione il legislatore, all’art 2504 bis c.c., stabilisce come regola generale che l’efficacia dell’operazione decorre dall’esecuzione dell’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art 2504 c.c. attribuendo, solo con riferimento alla fusione per incorporazione, alle parti la facoltà di stabilire una data di efficacia successiva all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art 2504-bis c.c.. L’efficacia della fusione di cui all’art 2504 c.c è in primo luogo quella civile. Per ogni tipo di fusione le parti possono entro certi limiti antergare alla efficacia civilistica della fusione gli effetti contabili e fiscali (art. 2504-bis, comma 3, c.c.; artt. 172 e 173 d.p.r. 917/1986). In ogni caso la data di decorrenza della fusione va indicata e se non è indicata decorre ex lege dall’ultima iscrizione come stabilisce l’art 2504-bis c.c.. Il sistema di pubblicità e il principio di predeterminazione della data di efficacia della fusione soddisfano l’esigenza di certezza del momento di efficacia dell’operazione stante la rilevanza della vicenda organizzativa/trasformativa della fusione e ne consentono la conoscibilità ai terzi comunque interessati: è necessario quindi che risulti predeterminato e pubblicato in modo preciso il tempo in cui avviene l’efficacia della fusione. Queste considerazioni portano a comprendere come non possa essere rimessa ad una interpretazione dell’atto affidata al conservatore del registro delle imprese e a seguire del giudice del registro delle imprese in sede di controllo di regolare tenuta del registro medesimo l’individuazione della data di efficacia della fusione e la tempistica delle conseguenti inscrizioni, tra cui la cancellazione della società incorporata. Non sta al giudice del registro stabilire se l’eventuale disallineamento dei diversi effetti della fusione voluto dalle parti sia ammissibile e se la disciplina contabile e fiscale seguirà o meno la data di efficacia della fusione; il contenuto dell’atto di fusione resta fermo, comunque valido ed efficace. Il giudice del registro deve limitarsi a riscontrare la legalità delle iscrizioni, la corrispondenza al contenuto formale dell’atto di fusione allegato e alle richieste presentate con la compilazione della modulistica in linea con il contenuto dell’atto.