Nel giudizio di responsabilità introdotto dal curatore fallimentare nei confronti degli ex amministratori, rimasti contumaci, fanno piena prova ex art. 2700 c.c. le dichiarazioni rese dai medesimi ex amministratori al curatore fallimentare e al PM a motivo della qualifica di pubblico ufficiale di questi ultimi soggetti.
Stante la natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore sociale, al curatore fallimentare che agisca per la società ex art. 146 l.f. è sufficiente allegare l’inadempimento dell’organo gestorio quanto ai fatti distrattivi e dimostrare gli stessi, restando invece a carico del convenuto l’onere di provare l’utilizzazione delle somme contestate per l’esercizio dell’attività di impresa (cfr. Cass. 16952/2016).