Le indicazioni generiche riportate in una brochure sulle modalità di applicazione di un prodotto e sulla quantità da utilizzare non costituiscono contraffazione del brevetto, in quanto non rivolte univocamente e direttamente a determinare un uso del prodotto secondo le particolari modalità brevettate, che eccedono le normali condizioni di utilizzazione per impieghi noti e il fisiologico comportamento del prodotto stesso.
In caso di accertamento negativo della domanda di contraffazione, la diffida rivolta dal titolare del brevetto ad un soggetto concorrente, senza diffusione della stessa sul mercato o presso concorrenti o clienti, esclude la configurazione della condotta di concorrenza sleale, in quanto diretta a tutelare solo il brevetto.