Le continue richieste di proroghe del termine previsto per il versamento degli acconti e per la sottoscrizione del contratto definitivo di cessione di quote hanno valenza sostanzialmente confessoria nel dimostrare l’incapacità della parte promissaria acquirente nel far fronte agli impegni contrattualmente assunti verso la parte promissaria venditrice.
Simili condotte integrano gli estremi, oggettivi e soggettivi, del grave inadempimento da parte della promissaria acquirente e rendendo legittima la risoluzione del contratto preliminare e la condanna alla corresponsione della penale pattuita.