Deve ritenersi che la locuzione “soci che non vi hanno consentito” di cui all’art. 2479 ter CC includa i soci assenti, e ciò non solo perché i soci assenti non hanno prestato alcun consenso, ma anche perché la deliberazione dell’assemblea non è l’unico modo in cui i soci della s.r.l. assumono le loro decisioni – v. art. 2479, co. 3 -, ciò che pertanto spiega la mancata indicazione esplicita dei soci assenti.
L’art. 819-ter comma secondo, cod. proc. civ., laddove afferma che “nei rapporti tra arbitrato e processo” non si applica l’art. 50 cod. proc. civ., riguarda solo il caso in cui siano gli arbitri ad escludere la loro competenza ed a riconoscere quella del giudice ordinario. Allorquando, invece, sia il giudice togato a dichiarare la propria incompetenza a beneficio di quella degli arbitri è possibile la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto dall’art. 50 cod. proc. civ.