Il divieto per gli enti legittimati di agire con l’azione di classe prevista dagli artt. 840-bis ss. c.p.c., sancito dall’art. 140-ter, comma 2, cod. cons., opera soltanto per le azioni promosse a tutela degli interessi collettivi dei consumatori per violazioni delle disposizioni dell’allegato II-septies cod. cons. Ne consegue che l’ente iscritto in entrambi gli elenchi, il cui statuto ne consenta l’azione a tutela di diritti non limitati ai consumatori, resta legittimato all’azione di classe quando agisca per una platea più ampia [tutti i proprietari dei veicoli oggetto di una campagna di richiamo con fermo dei veicoli], allegando la lesione di diritti fondamentali e la violazione di norme di diritto comune che trascendono l’ambito consumeristico.
Le azioni di classe proposte ai sensi degli artt. 840-bis ss. c.p.c. e le azioni rappresentative proposte ai sensi degli artt. 140-ter ss. cod. cons., fondate sui medesimi fatti e rivolte contro i medesimi convenuti, possono essere riunite ex art. 274 c.p.c., perché la riunione non intacca l’autonomia delle singole cause e consente di mantenere le specificità di disciplina proprie di ciascuna azione.
La disciplina dell’azione di classe introdotta dalla l. n. 31/2019 si applica anche quando parte della condotta contestata sia anteriore al 19/5/2021, se il comportamento successivo a tale data integra di per sé, in tutti i suoi elementi costitutivi, la fattispecie illecita dedotta. Le norme sull’azione rappresentativa introdotte dal d.lgs. n. 28/2023 hanno invece natura processuale e si applicano, secondo il principio tempus regit actum, alle domande proposte dopo la loro entrata in vigore, indipendentemente dalla data dei fatti.