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Tribunale di Napoli, 9 Maggio 2025

Conoscenza risalente dell’uso del segno contraffattorio e insussistenza del periculum nella tutela cautelare del marchio

Tribunale di Napoli, 9 Maggio 2025
Conoscenza risalente dell’uso del segno contraffattorio e insussistenza del periculum nella tutela cautelare del marchio

Il periculum in mora che giustifica l’inibitoria cautelare della contraffazione di marchio, strumentale al giudizio di nullità del marchio registrato dal concorrente, presuppone la recente conoscenza dell’uso del segno asseritamente contraffattorio; qualora il titolare ne abbia avuto conoscenza da lungo tempo [avendo diffidato l’uso del segno anni prima e poi tollerato la presenza sul mercato dei locali che lo adottavano], l’urgenza di provvedere risulta esclusa dalla sostanziale tolleranza, e la domanda cautelare va rigettata senza necessità di esaminare il fumus boni iuris. Il periculum non è infatti in re ipsa nella condotta contraffattoria e non può fondarsi sul generico richiamo a un danno economico risarcibile derivante da condotte in atto da tempo.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 09/05/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Adriano Del Bene
Registro: RG 2958 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/10/2026
Massima a cura di: Angela Zampetti
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