Il periculum in mora che giustifica l’inibitoria cautelare della contraffazione di marchio, strumentale al giudizio di nullità del marchio registrato dal concorrente, presuppone la recente conoscenza dell’uso del segno asseritamente contraffattorio; qualora il titolare ne abbia avuto conoscenza da lungo tempo [avendo diffidato l’uso del segno anni prima e poi tollerato la presenza sul mercato dei locali che lo adottavano], l’urgenza di provvedere risulta esclusa dalla sostanziale tolleranza, e la domanda cautelare va rigettata senza necessità di esaminare il fumus boni iuris. Il periculum non è infatti in re ipsa nella condotta contraffattoria e non può fondarsi sul generico richiamo a un danno economico risarcibile derivante da condotte in atto da tempo.