Il procedimento previsto dall’art. 2409 c.c. non ha funzione sanzionatoria nei confronti dell’amministratore, ma è il mezzo per ricondurre la gestione sociale alla regolarità. L’omessa redazione e la mancata sottoposizione all’assemblea dei bilanci per oltre dieci anni [pacificamente ammesse dall’amministratore unico, in assenza di convocazioni assembleari e di documentazione delle sole movimentazioni bancarie] integrano di per sé una grave irregolarità, attualmente pregiudizievole per la società e per i creditori, che giustifica come extrema ratio la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario incaricato di redigere i bilanci arretrati e di convocare l’assemblea per la loro approvazione e per le determinazioni conseguenti.