Quando nel corso del giudizio ordinario promosso per l’accertamento e il pagamento di un credito sopravvenga la liquidazione giudiziale del debitore, la domanda diventa improcedibile, perché tutte le pretese creditorie sono devolute alla competenza funzionale del giudice delegato nella formazione dello stato passivo ai sensi degli artt. 151 e 201 CCII; non vi è quindi spazio per una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che presupporrebbe pur sempre la competenza del giudice adito a decidere la causa, anche quando il credito sia stato nel frattempo ammesso al passivo [ricorrente che, dopo l’ammissione del credito al passivo delle procedure aperte nei confronti di tutte le debitrici solidali, chiedeva la cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese].
Per le stesse ragioni il giudice ordinario non regola le spese del giudizio divenuto improcedibile, perché la decisione sulle spese presuppone il potere di pronunciarsi sul merito, e l’eventuale credito per il rimborso delle spese legali sostenute per introdurre il giudizio contro le debitrici ancora in bonis, traducendosi in una pretesa verso le società poste in liquidazione giudiziale, deve essere anch’esso fatto valere in sede concorsuale.