Il fallito può agire in proprio per far valere rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, in deroga all’art. 43 l.f. (ora art. 143 c.c.i.), solo in caso di inerzia degli organi della procedura. Quando l’azione risarcitoria è promossa ex novo nei confronti di terzi, la prova dell’inerzia grava sul fallito, che deve almeno allegare di essersi rivolto al curatore, al comitato dei creditori o al giudice delegato per sollecitare l’iniziativa giudiziale senza ricevere riscontro; in mancanza, l’azione non può essere proseguita per difetto di legittimazione.
L’inerzia degli organi della procedura assume rilevanza solo in presenza di un obbligo di agire. La scelta di promuovere un’azione risarcitoria è rimessa alla valutazione discrezionale del curatore e degli altri organi fallimentari, e una loro valutazione negativa preclude ogni ulteriore iniziativa del fallito, perché altrimenti il principio dell’art. 43 l.f. a tutela della massa dei creditori verrebbe aggirato.
I soci di una società che detiene una partecipazione in un’altra società per azioni sono legittimati ad agire ai sensi dell’art. 2395 c.c. nei confronti degli amministratori della partecipata nella veste di terzi. Il danno da diluizione della partecipazione della società nel capitale della partecipata [conseguente a un aumento di capitale con conferimento in natura asseritamente sopravvalutato] costituisce tuttavia un pregiudizio riflesso del danno subito dalla società, che l’azione ex art. 2395 c.c. non consente di risarcire, perché questa richiede un danno che sia conseguenza immediata e diretta della condotta degli amministratori.
Il risarcimento del danno subito dalla società fallita può essere chiesto soltanto dal curatore, nell’interesse della massa, con l’azione sociale volta a reintegrarne il patrimonio. I soci della società fallita non possono agire in surroga di questa ai sensi dell’art. 2900 c.c., sia per la riserva di legittimazione stabilita dall’art. 43 l.f., sia quando non deducano neppure di esserne creditori.
Integra responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. l’introduzione, con manifesta imprudenza, di una lite costruita in palese contrasto con orientamenti consolidati delle Sezioni Unite e proseguita anche dopo la decisione sfavorevole resa in un parallelo giudizio promosso dagli stessi attori; la somma dovuta può essere parametrata alla metà dei compensi liquidati a titolo di spese.
Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito. Il risarcimento ottenuto dalla società elimina ogni danno per il socio, che può essere direttamente danneggiato solo dal comportamento degli organi sociali che non si attivino per ottenerlo.