L’amministratore di s.p.a. revocato può ottenere l’accertamento dell’invalidità della deliberazione di revoca soltanto in presenza di vizi formali o quando la deliberazione sia stata assunta con abuso della maggioranza, al solo scopo di danneggiare il socio di minoranza, ovvero in situazione di conflitto tra l’interesse perseguito dal socio di maggioranza e quello della società, perché all’assemblea è attribuita un’amplissima discrezionalità nella scelta dell’organo amministrativo, in ragione del rapporto fiduciario che deve sussistere tra i due organi.
La mancanza di giusta causa non integra un vizio della deliberazione di revoca dell’amministratore, che resta valida, perché l’art. 2383, comma 3, c.c. la considera soltanto come elemento che esclude il diritto al risarcimento del danno. La società dispone quindi di un potere sostanziale di recesso ad nutum, anche immotivato, dal rapporto con l’amministratore nel quale non ripone più fiducia, ed è tenuta all’indennizzo del pregiudizio che l’amministratore dimostri di aver subito per la brusca e inattesa rottura del vincolo quando la revoca sia avvenuta in difetto di una giusta causa espressa e illustrata nella deliberazione.
La giusta causa di revoca dell’amministratore ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c. è integrata da circostanze sopravvenute, provocate o meno dall’amministratore, obiettivamente idonee a minare la fiducia riposta dalla società e dai soci nelle sue attitudini e capacità gestionali. Essa comprende una categoria di circostanze più ampia dell’inadempimento ai doveri della carica o delle irregolarità di gestione, estesa anche a eventi estranei alla sfera dell’amministratore e a condotte che, pur senza costituire atti di mala gestio o illeciti, siano idonee a incrinare la fiducia nella sua avvedutezza e diligenza professionale.
Costituisce giusta causa di revoca la condotta degli amministratori che, informati della volontà della maggioranza di revocarli, deliberino di anticipare la distribuzione ai soci di riserve straordinarie rispetto alle scadenze già fissate dal consiglio e comunicate ai soci per accettazione, disponendo il pagamento nell’imminenza dell’assemblea chiamata a deliberare la revoca, perché tale comportamento è idoneo a compromettere la fiducia in loro riposta.
Affinché una deliberazione assembleare costituisca abuso della regola di maggioranza, annullabile ai sensi dell’art. 2377 c.c., è necessario che non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, perché il voto è ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure che sia il risultato di un’intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a ledere i diritti di partecipazione e gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza uti singuli. L’onere di provare l’abuso grava sul socio di minoranza che impugna la deliberazione, il quale deve dimostrare lo specifico intento del socio di maggioranza di lederlo.