L’art. 2467 c.c., che disciplina l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata in caso di mala gestio, a differenza di quanto dispone l’art. 2393 c.c. per le società per azioni, non prevede che l’azione di responsabilità possa essere promossa solo previa delibera assembleare anche in caso di società in liquidazione, richiedendo, al quinto comma, l’autorizzazione della maggioranza dei soci nel solo caso in cui la società voglia rinunciare o transigere l’azione. La circostanza che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società a responsabilità limitata sia specificatamente disciplinata dall’art. 2476 c.c.
impedisce l’applicazione analogica della normativa relativa alla società per azioni e, nello specifico, del disposto dell’art. 2393, primo comma, c.c. che, come visto, prevede che l’azione di responsabilità sia deliberata dall’assemblea. Il legislatore ha dettato una specifica disciplina per l’azione di responsabilità degli amministratori di una S.r.l., del tutto diversa da quella prevista per le S.p.a., per cui se avesse ritenuto necessaria la previa delibera assembleare per promuovere l’azione sociale, lo avrebbe espressamente previsto nell’art.2476 c.c. così come ha fatto per le S.p.A. nell’art. 2393 cc e per le stesse S.r.l. nel caso di rinuncia e transazione dell’azione. Ne discende, secondo l’antico brocardo per cui ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, la mancanza di una tale previsione nella specifica norma dettata per la disciplina delle S.r.l. conforta l’interpretazione secondo cui per iniziare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una S.r.l. la società, e per essa il liquidatore, non ha bisogno di alcuna previa delibera.
All’art. 2476 c.c. va ricondotto, fra le condotte illecite imputabili a chi gestisce una società, l’agire in conflitto di interessi, per conto proprio o per conto altrui, dell’amministratore di diritto o di fatto. La facoltà per la società di agire, ai sensi dell’art. 2475-ter c.c., per l’annullamento dei contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, ove il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo, non esclude, invero, che la medesima condotta sia posta a fondamento non di un’azione caducatoria – qual è quella prevista nella norma menzionata – ma dell’azione di risarcimento del danno patito dalla società.