Il socio non amministratore di s.r.l. è titolare di un diritto potestativo, ai sensi dell’art. 2476 c.c., di accesso alle notizie, ai documenti e ai libri sociali, senza onere di motivare il proprio specifico interesse, che è precostituito dalla legge nella sua qualità di socio non gestore. L’unico limite è costituito dalla buona fede, con riferimento a dati o notizie che possano essere utilizzati per finalità estranee all’informazione sulla vita della società e alle conseguenti iniziative giudiziarie, come il compimento di atti di concorrenza sleale [mediante l’uso di know-how o della lista clienti].
Non contrasta con la buona fede l’utilizzo, da parte del socio o di una società da lui controllata, dei documenti ottenuti ai sensi dell’art. 2476 c.c. per far valere in giudizio un diritto nei confronti della società, perché il diritto di agire in giudizio, garantito dalla Costituzione, non può essere compresso per il solo fatto che i documenti siano stati legittimamente ottenuti con la richiesta di controllo, e l’uso processuale dei documenti è a sua volta soggetto ai doveri di correttezza propri del processo civile, con le relative sanzioni.
Il giudice della cautela investito della domanda del socio di accesso ai documenti sociali non è tenuto a valutare, salvo ipotesi di grossolana temerarietà, la fondatezza delle domande che il socio abbia proposto o possa proporre in altra sede sulla base dei documenti ottenuti, perché l’eventuale temerarietà della pretesa è valutata e sanzionata dal giudice di quel giudizio.
Le richieste di documenti del socio, anche reiterate e numerose, purché non esorbitanti, non integrano un esercizio del diritto di controllo contrario a buona fede quando non producano un effetto paralizzante per la vita della società, che sia in bonis e prosegua la propria attività.
Nel procedimento cautelare promosso dal socio di s.r.l. per l’accesso ai documenti sociali il periculum in mora è in re ipsa, perché il ritardo nell’accesso pregiudica di per sé in modo irreparabile l’esercizio dei diritti del socio; con l’ordine di esibizione può essere disposta anche la misura coercitiva prevista dall’art. 614 bis c.p.c.