Nel procedimento ex art. 2409 c.c., la riduzione della partecipazione del socio ricorrente al di sotto della soglia prevista dal comma 1, sopravvenuta per effetto della mancata sottoscrizione di un aumento di capitale, non fa venir meno la legittimazione al ricorso quando la deliberazione di aumento sia stata impugnata, perché in tal caso la diluizione della partecipazione non ha carattere definitivo.
La sostituzione dell’amministratore deliberata dall’assemblea dopo la proposizione del ricorso ex art. 2409 c.c. non preclude l’ispezione giudiziale quando permangano dubbi sull’adeguata professionalità del nuovo amministratore, richiesta dal comma 3 della norma, ovvero quando gli accertamenti da questi svolti non siano idonei a escludere le irregolarità denunciate.
L’ispezione giudiziale prevista dall’art. 2409, comma 2, c.c. costituisce lo strumento per consentire al tribunale un’adeguata valutazione delle irregolarità denunciate quando il socio ricorrente abbia offerto un sufficiente supporto probatorio [circa il carattere fittizio di lavori pagati dalla società] e i resistenti non abbiano fugato i seri dubbi esistenti al riguardo.