La società in nome collettivo condannata in solido con i soci al pagamento di un debito sociale è passivamente legittimata rispetto alla domanda con cui il socio, che abbia versato al creditore oltre alla propria quota anche la parte gravante sulla società e su un consocio, chiede il rimborso di quanto pagato, perché il credito di rivalsa trae origine da un debito della società al quale hanno concorso tutti i soci e il diritto di rivalsa del socio che ha pagato sussiste anche dopo l’eventuale cessazione della società [condanna in solido della società e dei soci pronunciata dal giudice del lavoro nel gennaio 2024, socio che dopo aver pagato la propria quota di euro 48.893,60 ha versato al creditore altri euro 48.849,93 in luogo della società e di un consocio, decreto ingiuntivo contro la società confermato].
Il socio di società in nome collettivo che abbia pagato un debito sociale, anche dopo lo scioglimento e la cancellazione della società dal registro delle imprese, ha diritto di regresso nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili, ai sensi degli artt. 2291 e 1299 c.c., nei limiti della quota di debito spettante a ciascuno di essi, da determinarsi in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
Il giudice non può dichiarare estinto il credito ingiunto per compensazione, né legale né giudiziale, quando il controcredito opposto dal debitore sia contestato nell’an e nel quantum e formi oggetto di un separato giudizio già pendente, perché in tal caso difettano la certezza, la liquidità e l’esigibilità richieste per la compensazione legale e quella giudiziale presuppone l’accertamento del controcredito da parte dello stesso giudice dinanzi al quale è fatta valere, sicché resta esclusa anche la sospensione della decisione sul credito principale ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337, comma 2, c.p.c., per la prevalenza della disciplina speciale dell’art. 1243 c.c.
Il requisito della facile e pronta liquidazione del controcredito, cui l’art. 1243, comma 2, c.c. subordina la compensazione giudiziale, va apprezzato in senso ampio anche con riferimento all’an debeatur, ma non ricorre quando il controcredito vantato dal debitore abbia natura risarcitoria e sia puntualmente contestato dal creditore, perché la pretesa risarcitoria postula un’istruzione che esclude la possibilità di una sua pronta liquidazione.