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Tribunale di Napoli, 11 Dicembre 2025, n. 11613/2025

Legittimazione straordinaria del socio di s.r.l. alla revocatoria del fondo patrimoniale dell’amministratore

Tribunale di Napoli, 11 Dicembre 2025, n. 11613/2025
Legittimazione straordinaria del socio di s.r.l. alla revocatoria del fondo patrimoniale dell’amministratore

La legittimazione straordinaria che l’art. 2476, comma 3, c.c. attribuisce a ciascun socio di s.r.l. per l’azione sociale di responsabilità, quale ipotesi di sostituzione processuale, si estende all’azione revocatoria ordinaria e agli altri mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale nei confronti dell’amministratore, perché con essi il socio tutela, nell’interesse della società, lo stesso credito risarcitorio per il quale la legge gli consente di agire, e sarebbe irragionevole riconoscergli l’azione di responsabilità negandogli gli strumenti che rendono effettiva la soddisfazione del credito che ne deriva [socio titolare di un terzo del capitale che, dopo avere ottenuto in un arbitrato irrituale statutario la condanna dell’amministratore a risarcire alla società oltre 850.000 euro, chiede la revoca della costituzione di un fondo patrimoniale sugli immobili di proprietà esclusiva dell’amministratore, mentre il liquidatore dichiara di voler agire solo dopo la definitività del lodo].

Quando il socio di s.r.l. agisce in revocatoria contro l’amministratore in forza della legittimazione straordinaria prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c., è irrilevante la decisione della società, o del suo liquidatore, di non esercitare l’azione, perché l’iniziativa del socio può essere paralizzata soltanto da una rinuncia o da una transazione approvate con la maggioranza prevista dall’art. 2476, comma 5, c.c. e senza l’opposizione di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

La costituzione di un fondo patrimoniale da parte dell’amministratore di s.r.l. arreca pregiudizio al credito risarcitorio della società, che, in mancanza di prova che l’attività gestoria fosse rivolta alle esigenze familiari, non è un debito contratto per i bisogni della famiglia e non può essere soddisfatto sui beni del fondo ai sensi dell’art. 170 c.c., quando nel fondo siano conferiti gli immobili di proprietà esclusiva e nel patrimonio residuo restino soltanto beni in comproprietà o gravati da usufrutto, la cui espropriazione è meno agevole, e spetta all’amministratore dimostrare che i beni residui sono idonei a soddisfare ampiamente il credito.

Poiché la costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, ai fini della revocatoria è irrilevante la posizione del coniuge che vi ha partecipato ed è sufficiente la consapevolezza del disponente di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, che può essere provata per presunzioni quando il fondo sia costituito dall’amministratore poco dopo l’inizio delle condotte di mala gestio da cui deriva il credito risarcitorio della società e a distanza di molti anni dal matrimonio.

Il vizio della notificazione dell’atto di riassunzione eseguita alla società in persona di un curatore speciale non ancora nominato, in situazione di conflitto di interessi con l’amministratore, è sanato dalla tempestiva costituzione della società in persona del curatore speciale successivamente nominato.

Ai fini della revocatoria, il credito risarcitorio da inadempimento contrattuale, come quello della società verso l’amministratore per mala gestio, sorge nel momento in cui ha inizio l’inadempimento e non in quello del suo accertamento, sicché è anteriore all’atto dispositivo il credito accertato con un lodo successivo ma derivante da condotte iniziate prima dell’atto.

La prescrizione quinquennale dell’azione revocatoria della costituzione di un fondo patrimoniale, prevista dall’art. 2903 c.c. e da coordinare con l’art. 2935 c.c., decorre dall’annotazione della convenzione a margine dell’atto di matrimonio, che la rende opponibile ai terzi, sicché l’eccezione di prescrizione non può essere accolta se manca la prova di tale data.

La prescrizione dell’azione revocatoria è interrotta dalla consegna dell’atto di citazione all’ufficiale giudiziario per la notificazione, e gli effetti interruttivo e sospensivo si estendono al coniuge che ha partecipato alla costituzione del fondo e alla società titolare del credito che abbiano partecipato al giudizio quali litisconsorti necessari.

La mancata prova dell’annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio non preclude l’azione revocatoria né esclude l’interesse a proporla, perché l’opponibilità dell’atto ai creditori non è elemento costitutivo dell’azione, la non opponibilità è situazione diversa dall’inefficacia conseguente alla revoca e la destinazione dei beni al fondo può comunque rendere più incerta e difficile la realizzazione del credito.

L’azione revocatoria può essere proposta a tutela di un credito litigioso o sottoposto a condizione sospensiva, come il credito risarcitorio della società accertato con un lodo arbitrale irrituale la cui impugnazione non è ancora definita.

Quando il giudizio è tempestivamente riassunto davanti al giudice indicato come competente dalla sentenza che ha dichiarato l’incompetenza, la questione di competenza può essere sollevata soltanto da tale giudice, richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza entro la prima udienza di trattazione, e l’eccezione di incompetenza non può essere riproposta dalle parti.

Nel giudizio di revocatoria ordinaria il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese, è pari all’importo del credito alla cui tutela l’azione è preordinata.

Data Sentenza: 11/12/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Ulisse Forziati
Registro: RG 12831 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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