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Corte d'appello di Trento, 19 Marzo 2024, n. 29/2024

Approvazione del bilancio e responsabilità solidale del socio ex art. 2476, settimo comma, c.c.

Corte d'appello di Trento, 19 Marzo 2024, n. 29/2024
Approvazione del bilancio e responsabilità solidale del socio ex art. 2476, settimo comma, c.c.

La responsabilità solidale del socio ai sensi dell’art. 2476, settimo comma, c.c. richiede il compimento da parte sua di atti di vera e propria ingerenza, tale non potendosi considerare l’approvazione del bilancio che riporta l’avvenuto pagamento [o prelievo eseguito dall’amministratore] dannoso per la società.

L’estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato dal convenuto quale vero obbligato, nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario, trova un limite nella chiara e manifestata volontà dell’attore di proporre la domanda nei confronti di uno e di un solo soggetto. La domanda del convenuto che chieda la condanna dei terzi chiamati al pagamento diretto in favore dell’attore, quali soggetti direttamente responsabili, va qualificata come chiamata per comunione di causa ai sensi dell’art. 106 c.p.c. (cosiddetta chiamata per alternatività), e resta esclusa la sua qualificazione come chiamata in garanzia, propria o impropria.

L’amministratore che esegue pagamenti per materiale in parte mai fornito alla società cagiona un danno e ne risponde; in tal caso la business judgment rule è inapplicabile, perché la responsabilità discende dall’assenza della prestazione pagata e prescinde da ogni sindacato sull’opportunità della scelta economica.

L’amministratore che consente prelievi dei soci privi di giustificazione risponde dell’intera somma prelevata per violazione dei doveri di conservazione del patrimonio sociale ed è inoltre personalmente obbligato alla restituzione delle somme da lui stesso prelevate quale socio. È irrilevante che la società si trovasse in condizioni di distribuire utili quando l’assemblea ne abbia deliberato la destinazione alla riserva straordinaria, manifestando così la volontà di non procedere alla distribuzione.

È escluso il danno alla società quando, a fronte di versamenti privi di documentata giustificazione [in favore di una società con la medesima compagine sociale], le scritture contabili della società e di altra società del gruppo, coerenti tra loro e dotate di efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2709 c.c., documentano la corrispondente riduzione del debito della società, perché l’operazione, esaminata nella sua interezza, non ha prodotto alcun pregiudizio.

È inammissibile, perché generico, il capitolo di prova testimoniale privo di specifici riferimenti di tempo, di luogo e di persona.

Data Sentenza: 19/03/2024
Carica: Presidente
Giudice: Anna Creazzo
Relatore: Lorenzo Benini
Registro: RG 41 / 2022
Allegato:
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Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Antonio Bramanti
Antonio Bramanti

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze. Ha conseguito un LLM in International Financial Law presso il King’s College London. Attualmente collabora con Deloitte Legal, dove svolge attività di assistenza e consulenza legale nell’ambito di operazioni di fusioni e acquisizioni, corporate finance, private equity, nonché su tematiche attinenti alla corporate governance e alla contrattualistica d’impresa.

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