La disciplina dell’aumento di capitale di s.p.a. (artt. 2438 ss. c.c.) non prevede alcun criterio rigido per la determinazione del sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione, sicché la società emittente può fissare un prezzo di emissione non coincidente con il proprio valore patrimoniale. La regola che impone di determinare il prezzo di emissione in base al valore del patrimonio netto, dettata dall’art. 2441, co. 6, c.c. per l’aumento con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ha carattere eccezionale e resta inapplicabile quando il diritto di opzione sia stato regolarmente offerto e [un socio] abbia sottoscritto tutte le nuove azioni a seguito della rinuncia all’opzione da parte degli altri soci.
La determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione in misura superiore al valore calcolato in proporzione al patrimonio netto della società resta estranea alle ipotesi di impossibilità o illiceità dell’oggetto della deliberazione previste dall’art. 2379 c.c., perché si risolve, semmai, in un possibile pregiudizio economico per il socio che abbia aderito all’offerta in opzione; la violazione di norme, anche cogenti, poste a tutela dell’interesse individuale dei soci determina la mera annullabilità della delibera di aumento del capitale.
La facoltà della società emittente di fissare un prezzo di emissione delle nuove azioni non coincidente con il proprio valore patrimoniale esclude l’antigiuridicità della relativa condotta e preclude di per sé la configurabilità di un fatto ingiusto fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., quando la domanda aquiliana si fondi sulle medesime circostanze allegate a sostegno della domanda risarcitoria ex art. 2379-ter c.c.
Il diritto del socio al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2379-ter c.c. presuppone la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di nullità della deliberazione di aumento di capitale nelle fattispecie tipizzate dall’art. 2379 c.c. (mancata convocazione, mancanza del verbale, impossibilità o illiceità dell’oggetto); a tal fine è insufficiente un qualsiasi vizio invalidante della delibera.
La deliberazione di aumento del capitale e quella di approvazione del bilancio operano su piani distinti, sicché l’invalidità della seconda non comporta necessariamente quella della prima; la nullità derivata della delibera di aumento postula la previa declaratoria, con efficacia di giudicato, della nullità della delibera di approvazione del bilancio e un nesso di dipendenza tra le due deliberazioni. L’inosservanza dei criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c. può condurre all’invalidità della delibera di approvazione del bilancio, mentre resta estranea alla validità della delibera di emissione di azioni in aumento del capitale.
La scelta degli amministratori di valorizzare, ai fini della determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione, una partecipazione detenuta dalla società sulla base del costo anziché del valore corrente di mercato è inidonea a integrare un artificio o raggiro rilevante ai sensi degli artt. 1439 e 1440 c.c., tanto più nei confronti del socio sottoscrittore che, quale componente del consiglio di amministrazione, sia posto in condizione di conoscere la situazione della società partecipata.