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Tribunale di Bologna, 28 Dicembre 2025, n. 3878/2025

Libertà di recesso e tutela della s.r.l.: il ruolo del preavviso nel recesso ad nutum

Tribunale di Bologna, 28 Dicembre 2025, n. 3878/2025
Libertà di recesso e tutela della s.r.l.: il ruolo del preavviso nel recesso ad nutum

Quanto al termine di decorrenza del recesso, in generale, la dichiarazione di recesso è un negozio giuridico unilaterale e recettizio, quindi soggetto alle regole generali proprie degli atti unilaterali, sicché, non è necessaria l’accettazione della società, essendo sufficiente, per la sua efficacia e validità, la sola ricezione notifica. Tuttavia, tali considerazioni non possono trovare applicazione nel caso di esercizio del recesso ad nutum, previsto dal secondo comma dell’art. 2473 c.c. In tali casi, infatti, gli effetti del recesso coincidono con la scadenza del termine del preavviso, poiché il termine di preavviso imposto dalla legge determina uno slittamento in avanti degli effetti del recesso, i quali non si produrranno fino allo spirare dello stesso, in modo che la società abbia il tempo necessario per poter reperire le risorse utili a liquidare la quota del socio uscente. Nelle ipotesi di recesso ad nutum, infatti, non sussiste alcuna decisione rispetto alla quale il socio “reagisce” uscendo dalla società, ma il legislatore ha inteso concedere a ciascuno dei soci della società contratta a tempo indeterminato il diritto di sciogliersi unilateralmente da un rapporto sine die, in ossequio ai principi generali dell’ordinamento, che vede con sfavore vincoli contrattuali perpetui, bilanciandolo, tuttavia, con l’interesse economico della società.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 28/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Roberta Dioguardi
Registro: RG 3723 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 28/07/2026
Massima a cura di: Giorgia Piccotto
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