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Tribunale di Milano, 2 Maggio 2022, n. 3721/2022

Deposito del parere tecnico di parte con le osservazioni alla bozza di relazione del CTU

Tribunale di Milano, 2 Maggio 2022, n. 3721/2022
Deposito del parere tecnico di parte con le osservazioni alla bozza di relazione del CTU

Non è affetta da nullità la condotta della parte che alleghi un parere tecnico di parte alle proprie osservazioni alla bozza di relazione trasmessa dal CTU, né quella del CTU che, sulla base di tali osservazioni, modifichi le valutazioni esposte nella bozza, quando il parere si limiti a fornire una ricostruzione alternativa fondata sulla documentazione già prodotta, esaminata e discussa dalle parti, senza introdurre documenti o fatti nuovi. Il mutamento di orientamento del CTU è del tutto fisiologico e conforme alla dialettica che lo scambio della bozza di relazione e delle osservazioni delle parti prima del deposito della relazione finale intende valorizzare ai sensi dell’art. 195, co. 3, c.p.c., e non comprime il contraddittorio quando la parte interessata abbia potuto controdedurre negli scritti conclusionali.

La consulenza di parte è un mero atto difensivo, a prescindere dalla natura tecnica del documento, sicché le censure che attengono al contenuto delle deduzioni dell’ausiliare del giudice, costituendo mere argomentazioni difensive, non incontrano alcuna barriera preclusiva; le contestazioni che concernono il procedimento della consulenza tecnica sono invece assoggettate alla disciplina delle nullità relative di cui all’art. 157, co. 2, c.p.c.

Le osservazioni critiche alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio possono essere svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, perché per la corretta esplicazione del contraddittorio è sufficiente la possibilità della controparte di controdedurre nella memoria di replica, salvo il potere del giudice di rimettere la questione all’esame del CTU, con le conseguenti statuizioni sull’imputazione delle relative spese.

La limitazione della rivendicazione formulata in termini approssimativi [quanto all’orientamento delle bandelle di una spazzola rispetto all’asse di rotazione], con riferimento a una figura schematica, non costituisce aggiunta di materia nuova e può al più porre problemi di chiarezza dell’enunciato, che non ne impediscono l’ammissibilità quando siano agevolmente risolvibili dal tecnico del ramo attraverso la considerazione dei disegni compresi nei testi brevettuali.

È ammissibile ai sensi dell’art. 79, co. 3, c.p.i. la limitazione realizzata mediante la fusione di una rivendicazione indipendente con una rivendicazione dipendente soltanto da essa, anche se ne deriva la combinazione delle relative caratteristiche con quelle delle rivendicazioni intermedie, quando tale combinazione trovi supporto nelle informazioni contenute nella descrizione della domanda originaria, come comprensibili dal tecnico del ramo al di là della mera combinazione letterale delle rivendicazioni.

Quando il titolare abbia emendato il brevetto italiano sulla falsariga del brevetto europeo che ne rivendica la priorità, portando entrambi a concessione con rivendicazioni simili, e le differenze rimaste tra i testi siano di natura sostanzialmente formale e non tali da indurre valutazioni diversificate sui requisiti di novità e attività inventiva, l’esame tecnico può essere condotto considerando i due titoli sostanzialmente equivalenti, con valutazioni riferibili a entrambi.

Difetta di attività inventiva la rivendicazione il cui oggetto il tecnico del ramo avrebbe ottenuto in modo ovvio combinando con l’anteriorità più prossima un altro documento che risolve il medesimo problema tecnico oggettivo, anche se gli elementi descritti in quest’ultimo hanno una struttura diversa, quando il tecnico del ramo conosca tutte le alternative tecniche disponibili e il documento indichi espressamente la caratteristica idonea a conseguire l’effetto perseguito [la forma triangolare rastremata delle estremità delle bandelle per attenuare la rumorosità della spazzola].

La dichiarazione di nullità parziale del brevetto assorbe la domanda di contraffazione quando il prodotto contestato non interferisca con le residue rivendicazioni non colpite dalla pronuncia di nullità.

Ente Giudicante: Tribunale di Milano
Data Sentenza: 02/05/2022
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Claudio Marangoni
Registro: RG 63706 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/03/2024
Massima a cura di: Angela Zampetti
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