La cooperativa, pur avendo finalità mutualistiche e pur priva dello scopo di realizzare il lucro soggettivo con ripartizione degli utili tra i partecipanti, ha comunque interesse a conseguire il lucro oggettivo, inteso come eccedenza dei ricavi rispetto ai costi, proprio per realizzare la finalità mutualistica che le è propria. Il mancato profitto che la cooperativa avrebbe conseguito dall’esercizio dell’azienda [ceduta a società costituita dai soci in conflitto di interessi] costituisce pertanto voce di danno idonea a fondare la probabile esistenza del credito ai fini del sequestro conservativo.
Ai fini del sequestro giudiziario la controversia sulla proprietà o sul possesso ricorre anche quando debba esperirsi un’azione di annullamento del contratto da cui derivi la restituzione di un bene [quale l’azione di annullamento ex art. 1394 c.c. del contratto di cessione d’azienda concluso in conflitto di interessi]; l’opportunità di provvedere alla custodia sussiste quando lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso, come nel caso in cui occorra sottrarre i beni del complesso aziendale ad atti di disposizione da parte del detentore.
Qualora l’azienda della cooperativa sia stata ceduta in conflitto di interessi a una società costituita dai soci deliberanti, costituiscono ulteriore voce di danno risarcibile i compensi corrisposti agli amministratori della società cessionaria, risultanti dalla documentazione contabile, quale esborso che la cooperativa non avrebbe sostenuto perché mai deliberato e mai iscritto tra le poste del proprio bilancio.
Il sequestro conservativo è concesso sul presupposto di una valutazione sulla probabile fondatezza della pretesa creditoria e del pericolo che il patrimonio del debitore venga sottratto o diminuito in modo da non soddisfare più la funzione di garanzia che gli è propria.