In tema di contratto di tesoreria accentrata (cash pooling) infragruppo, le schede contabili provenienti dalla stessa parte che si afferma creditrice, prive di certificazione notarile, sono inidonee, a fronte di una specifica e tempestiva contestazione, a provare l’esistenza del credito e l’effettivo pagamento delle somme indicate, in particolare quando gli importi annotati non sono specifici e non consentono di comprendere se le somme siano state versate nell’interesse della società asseritamente debitrice, in difetto di ulteriori elementi probatori.
I bilanci della società asseritamente debitrice che si limitano a indicare una voce complessiva di debiti verso terzi non provano l’esatto ammontare del credito della ex controllante, neppure quando la nota integrativa precisa che tale debito è composto «principalmente» da quello verso l’ex controllante, perché l’avverbio non esprime in modo univoco un profilo quantitativo; l’onere di allegare e provare ulteriori elementi ricade su chi ha proposto la domanda monitoria.