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Corte d'appello di Milano, 13 Gennaio 2026, n. 49/2026

Prova del credito da contratto di tesoreria accentrata infragruppo e inidoneità delle schede contabili

Corte d'appello di Milano, 13 Gennaio 2026, n. 49/2026
Prova del credito da contratto di tesoreria accentrata infragruppo e inidoneità delle schede contabili

In tema di contratto di tesoreria accentrata (cash pooling) infragruppo, le schede contabili provenienti dalla stessa parte che si afferma creditrice, prive di certificazione notarile, sono inidonee, a fronte di una specifica e tempestiva contestazione, a provare l’esistenza del credito e l’effettivo pagamento delle somme indicate, in particolare quando gli importi annotati non sono specifici e non consentono di comprendere se le somme siano state versate nell’interesse della società asseritamente debitrice, in difetto di ulteriori elementi probatori.

I bilanci della società asseritamente debitrice che si limitano a indicare una voce complessiva di debiti verso terzi non provano l’esatto ammontare del credito della ex controllante, neppure quando la nota integrativa precisa che tale debito è composto «principalmente» da quello verso l’ex controllante, perché l’avverbio non esprime in modo univoco un profilo quantitativo; l’onere di allegare e provare ulteriori elementi ricade su chi ha proposto la domanda monitoria.

Data Sentenza: 13/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Domenico Bonaretti
Relatore: Elisa Fazzini
Registro: RG 3122 / 2023
Allegato:
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Data: 24/10/2026
Massima a cura di: gabriella.romano
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