In presenza della prova del pagamento del prezzo convenuto nell’atto di compravendita, la cessione non può ritenersi simulata né invalida, trattandosi tutt’al più di atto in frode ai creditori dell’alienante per il quale il rimedio apprestato dall’ordinamento non è la sanzione dell’assoluta invalidità e inefficacia erga omnes, bensì – sussistendone i presupposti – l’inefficacia relativa ex. artt. 2901 ss. c.c. (nella specie il creditore dell’unico socio di una società impugnava per simulazione l’atto di cessione delle partecipazioni in altra società a un terzo cessionario).