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Tribunale di Napoli, 8 Agosto 2022

Maturazione di oneri consortili successivamente alla dichiarazione di fallimento

Tribunale di Napoli, 8 Agosto 2022
Maturazione di oneri consortili successivamente alla dichiarazione di fallimento

Con l’apertura del fallimento di una società consortile – tranne che nell’ipotesi di esercizio provvisorio dell’impresa – cessano le attività mutualistiche connesse alla funzione consortile, con la conseguenza che le spese sostenute dal fallimento per la conservazione e la manutenzione di proprietà immobiliari sono funzionali a preservare un valore presente nell’attivo fallimentare nell’esclusivo interesse dei creditori della società fallita. Pertanto, i consorziati non sono ulteriormente tenuti al pagamento degli oneri consortili.

E’ legittima la clausola presente nello statuto di società consortile a responsabilità limitata che obblighi i soci al versamento di contributi in denaro la cui entità sia commisurata al totale delle perdite della gestione mutualistica in base ad un criterio oggettivo di partecipazione.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 08/08/2022
Registro: RG 20938 / 2019
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Data: 27/05/2023
Massima a cura di: Vincenzo Roberto Palmisano
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