Ai fini dell’art. 24 c.p.i. costituisce motivo legittimo di non uso del marchio soltanto un ostacolo concreto, indipendente dalla volontà del titolare e direttamente incidente sulla possibilità di sfruttarne la funzione distintiva, tale da rendere l’uso impossibile o irragionevole. Non integra motivo legittimo la pendenza del giudizio nel quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale di decadenza, perché la sospensione dell’uso a cautela dell’incerto esito del giudizio rappresenta soltanto la prosecuzione di un comportamento che già non si avvaleva della funzione distintiva del marchio, né lo integra un fenomeno contraffattivo non provato. La domanda di decadenza è proponibile una volta decorsi cinque anni dalla registrazione, perché il decorso del quinquennio di non uso è oggetto dell’accertamento giudiziale.