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Tribunale di Palermo, 19 Ottobre 2022

Natura del rapporto associativo nelle cooperative edilizie e riflessi sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa

Tribunale di Palermo, 19 Ottobre 2022
Natura del rapporto associativo nelle cooperative edilizie e riflessi sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa

Il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest’ultima, è parte di due distinti (anche se collegati) rapporti, l’uno di carattere associativo, che discende direttamente dall’adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l’altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, in forza del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall’ente. Nelle cooperative edilizie, in particolare, mentre dal rapporto associativo discende l’obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio invece sorge, a carico del socio, l’obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l’acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi, prestazioni quest’ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell’interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento della proprietà, la cui causa dunque risulta del tutto omogenea a quella della compravendita. Da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell’immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d’acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è tenuta in caso di scioglimento del rapporto sociale. Siffatto obbligo restitutorio non inerisce al rapporto sociale, ma pone il socio nella posizione di mero creditore verso la cooperativa, posizione che, una volta avvenuto lo scioglimento dal rapporto sociale, si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate, se la proprietà dell’alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto.

Data Sentenza: 19/10/2022
Registro: RG 17354 / 2021
Allegato:
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Data: 27/03/2024
Massima a cura di: Massimo Caredda
Massimo Caredda

Avvocato specializzato in diritto commerciale e societario, esercita la professione forense prevalentemente presso il foro di Cagliari ed è anche Avvocato Of Counsel dello Studio Legale Simbula. In tale contesto ha maturato una solida esperienza in ambito di contrattualistica d’impresa, operazioni societarie, venture capital, start-up innovative, diritto della privacy, concorrenza e diritto applicato ai mercati finanziari. È Cultore di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari, e nel biennio 2018- 2020 ha svolto attività di docenza nel corso di Diritto Commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università. Attualmente svolge attività di formazione di dipendenti e collaboratori aziendali in ambito privacy e antiriciclaggio. Collabora con prestigiose riviste giuridiche ed è autore di articoli e contributi scientifici in materia di diritto bancario, societario e della protezione dei dati. È membro del Consiglio di Amministrazione di intermediari finanziari strutturati e attualmente ricopre la carica di Vice Presidente e Responsabile della Funzione Antiriciclaggio presso il confidi Finsardegna. È inoltre Consulente Legale Privacy e DPO presso aziende private ed enti pubblici strutturati.

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