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Tribunale di Milano, 5 Agosto 2016

Natura della responsabilità della società beneficiaria di una scissione per debiti della società scissa e rapporto con l’istituto dell’opposizione

Tribunale di Milano, 5 Agosto 2016
Natura della responsabilità della società beneficiaria di una scissione per debiti della società scissa e rapporto con l’istituto dell’opposizione

Ai sensi dell’art. 2506-quater co. 3 c.c.,  a seguito del prodursi degli effetti della scissione, ciascuna società in essa coinvolta «è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico».

La mancata opposizione del creditore alla scissione (artt. 2506-ter, co. 5, e 2503 c.c.) non preclude l’azione ex art. 2506-quater, co. 3, c.c., trattandosi di due rimedi complementari.

L’opposizione comporta, di regola, l’improcedibilità della scissione “opposta” laddove la stessa preveda una suddivisione non proporzionata e potenzialmente lesiva per i creditori di attività e passività ricomprese nel patrimonio della società originaria (tutela ex ante).

Nel secondo caso, invece, la legge individua uno strumento di tutela ex post che consente al creditore di rifarsi sul patrimonio di tutte le società coinvolte, seppur con il limite del patrimonio risultante dalla scissione, così evitando le conseguenze della suddivisione sproporzionata del patrimonio originario prevista ed attuata in sede di scissione.

La responsabilità solidale e sussidiaria della società beneficiaria per debiti non soddisfatti dalla società scissa non è subordinata ad alcun beneficium excussionis,  presupponendo non già l’avvenuta escussione infruttuosa in senso proprio del patrimonio del condebitore solidale ma la mera richiesta di pagamento non onorata da quest’ultimo, con ciò differenziandosi da quella solidale pura, in presenza della quale il creditore può rivolgere le sue pretese, indifferentemente, nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori senza alcun onere di preventiva richiesta agli altri (già Cass. n. 6526/2003 con riferimento al vecchio art. 2504-decies c.c.).

Data Sentenza: 05/08/2016
Registro: RG 75825 / 2014
Allegato:
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Data: 04/02/2021
Massima a cura di: Giovanni Maria Fumarola
Giovanni Maria Fumarola

Dottore magistrale in giurisprudenza cum laude all'Università commerciale Luigi Bocconi – Cultore ed assistente in diritto commerciale all'Università cattolica del Saro Cuore e all'Università degli Studi di Brescia – Scuola di perfezionamento in diritto societario dell'Università degli Studi di Milano – Membro dell'Osservatorio Bresciano sulla Giurisprudenza Commerciale – Responsabile della sezione di diritto societario di Giurisprudenza delle Imprese – Avvocato dello studio Bonelli Erede Lombardi Pappalardo

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