L’azione di cui all’art. 2476, comma 7, c.c. ha natura extracontrattuale ed incombe, dunque, sul ricorrente, non solo l’onere di dimostrare il carattere illecito delle condotte, l’imputabilità delle stesse a parte resistente, e la sussistenza del nesso causale tra le condotte ed il danno patito, ma anche quello di provare e quantificare il paventato credito risarcitorio.