Il recesso dalla s.r.l. fa sorgere un diritto di credito del socio al rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, da liquidare secondo il valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c., mediante acquisto della quota da parte degli altri soci o di un terzo, utilizzo di riserve disponibili o riduzione del capitale.
Finché perdura tra il socio e la società la contestazione sulla validità ed efficacia del recesso, non è ammissibile il ricorso per la nomina dell’esperto chiamato a determinare il valore della quota, che presuppone la certezza giuridica del recesso e della sua data, come quando penda il ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello che abbia riconosciuto la legittimità del recesso. Il contrasto della giurisprudenza di merito sulla questione giustifica tuttavia la compensazione delle spese, con parziale accoglimento del reclamo sul punto.
Nei procedimenti in camera di consiglio con più parti, la comunicazione del decreto a cura della cancelleria, anche se qualificata come notificazione ai sensi del d.l. n. 179/2012, non fa decorrere il termine di dieci giorni per il reclamo previsto dall’art. 739 c.p.c., che richiede la notificazione a istanza di parte, restando applicabile il termine lungo dell’art. 327 c.p.c.