Il socio di s.r.l., anche se in precedenza amministratore di fatto della società, è titolare ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. di un diritto di controllo pieno sulla gestione, che comprende la consultazione e l’estrazione di copia, anche tramite professionisti di fiducia, di tutta la documentazione contabile, amministrativa e fiscale, senza che possano opporsi esigenze di riservatezza interna né attribuirsi rilievo preclusivo al pregresso ruolo gestorio, salvo la prova di un esercizio concretamente abusivo del diritto, che non emerge dalla sola allegazione, non provata, di un’attività concorrente del socio o della strumentalità della richiesta rispetto al contenzioso con la società; né provano l’attualità della pregressa amministrazione di fatto conversazioni risalenti a oltre un anno prima.
Il diritto è tutelabile in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., in mancanza di una cautela tipica, perché l’ingiustificato ritardo nel suo esercizio ne compromette l’effettività e l’esercizio dei poteri connessi, e trattandosi di un diritto non patrimoniale a funzione patrimoniale il pregiudizio è difficilmente riparabile; il giudice può ordinare alla società di consentire la consultazione e l’estrazione di copia dei documenti specificamente individuati, determinando le modalità di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c. con l’assistenza dell’ufficiale giudiziario, come nel caso del socio al 50% di una s.r.l. società benefit le cui ripetute richieste siano rimaste senza seguito.