La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa prevista dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003 riguarda le società di capitali e non si estende alle società di persone: le controversie sulla revoca dell’amministratore e sull’esclusione dei soci di una s.a.s. appartengono al tribunale ordinario competente secondo i criteri generali [nella specie, tribunale della sede della società e della residenza dei convenuti].
L’adesione dell’attore all’eccezione di incompetenza non consente l’applicazione dell’art. 38, comma 2, c.p.c., riferito all’indicazione del giudice competente per territorio, quando venga in rilievo il difetto di competenza della sezione specializzata; la pronta adesione giustifica tuttavia la compensazione delle spese.