La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa prevista dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003 riguarda le società di capitali e non si estende alle società di persone: le controversie promosse dal socio accomandante di una s.a.s. per la revoca dell’amministratore, l’esclusione dei soci, lo scioglimento della società o il recesso appartengono al tribunale ordinario competente secondo i criteri generali, cioè quello della sede della società e della residenza dei convenuti.
L’adesione dell’attore all’eccezione di incompetenza non consente l’applicazione dell’art. 38, secondo comma, c.p.c., che comporta la cancellazione della causa dal ruolo senza pronuncia del giudice, riferito all’indicazione del giudice competente per territorio, quando venga in rilievo il difetto di competenza della sezione specializzata; la pronta adesione giustifica tuttavia la compensazione delle spese.