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Tribunale di Venezia, 13 Luglio 2024, n. 2262/2024

Nomina giudiziale dei liquidatori: legittimazione ad agire

Tribunale di Venezia, 13 Luglio 2024, n. 2262/2024
Nomina giudiziale dei liquidatori: legittimazione ad agire

L’autorità giudiziaria è chiamata ad intervenire nell’accertamento della causa di scioglimento della società in caso di inerzia dell’amministratore, ex artt. 2485 e 2487 c.c.. Tuttavia, è inammissibile il ricorso a tal fine proposto dall’amministratore stesso, anche in regime di prorogatio, in quanto quest’ultimo è soggetto legittimato – ed anzi obbligato – dalla norma all’accertamento dello stato di scioglimento della società e non può chiedere al Tribunale di sostituirsi a sé stesso. L’amministratore è tenuto ad attivarsi celermente, accertando lo stato di scioglimento dell’ente amministrato, convocando poi l’assemblea dei soci per la nomina di liquidatore e, solo in caso di esito infruttuoso di tale assemblea, potrà ricorrere poi al Tribunale per la nomina del liquidatore.

Data Sentenza: 13/07/2024
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Chiara Campagner
Registro: RG 965 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/07/2025
Massima a cura di: Edoardo Beghelli
Edoardo Beghelli

Cultore della materia in Diritto Commerciale presso l'Università di Bologna; Avvocato in Bologna presso lo Studio Legale Delta Law Solutions.

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