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Tribunale di Roma, 8 Marzo 2019, n. 5257/2019

Validità delle deliberazioni assunte con il voto del cessionario di quote in violazione della prelazione

Tribunale di Roma, 8 Marzo 2019, n. 5257/2019
Validità delle deliberazioni assunte con il voto del cessionario di quote in violazione della prelazione

Il cessionario di quote di s.r.l. acquistate in violazione della clausola statutaria di prelazione, iscritto nel registro delle imprese, è legittimato a partecipare alle assemblee e a votare finché l’inefficacia del trasferimento non sia dichiarata con sentenza passata in giudicato e l’iscrizione non sia cancellata; le deliberazioni assunte nel frattempo con il suo voto non sono invalide, e non è possibile rideterminarne l’esito sul presupposto della sua retroattiva espunzione dalla compagine sociale. In ambito societario la retroattività degli effetti delle sentenze di annullamento o di inefficacia non è assoluta, perché incontra limiti volti a garantire la certezza dei rapporti sorti medio tempore, come avviene per gli atti compiuti dagli amministratori la cui nomina sia poi annullata.

Il trasferimento di quote di s.r.l. posto in essere in violazione della clausola statutaria di prelazione non è nullo, perché non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all’art. 1418 c.c., e resta valido tra le parti; esso è inefficace nei confronti della società e degli altri soci, legittimando il socio pretermesso a farne valere l’inefficacia, e alla relativa declaratoria consegue l’ordine di cancellazione dell’iscrizione del trasferimento dal registro delle imprese. La clausola inserita nell’atto costitutivo, resa conoscibile dalla pubblicità, ha efficacia reale ed è opponibile anche al terzo acquirente; quando si riferisce al trasferimento per atto tra vivi a qualsiasi titolo, essa si applica anche alla cessione a titolo gratuito, senza che rilevino le ragioni del trasferimento.

Nell’intestazione fiduciaria di quote di s.r.l., che integra un’interposizione reale di persona, nei rapporti con la società e con gli altri soci unico e formale intestatario è il socio subentrante, mentre la disciplina dell’esercizio dei diritti connessi e dell’eventuale retrocessione resta confinata nel rapporto interno tra fiduciante e fiduciario; il trasferimento fiduciario ricade pertanto nella clausola di prelazione che si riferisca, senza distinzioni, al trasferimento per atto tra vivi.

Il contratto di trasferimento di quote di s.r.l., anche quando nel patrimonio della società vi siano immobili, non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, e la prova dell’accordo tra le parti può essere data con qualunque mezzo, anche indiziario. L’atto pubblico o la scrittura privata autenticata sono necessari per il deposito dell’atto presso il registro delle imprese (forma ad regularitatem), dalla cui iscrizione dipende l’efficacia del trasferimento nei confronti della società, che è e rimane terza rispetto al trasferimento, e dei terzi.

Ove si ammetta l’impugnabilità, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., delle deliberazioni a contenuto negativo, occorre comunque verificare se la mancata approvazione abbia incidenze negative sulla posizione del socio o della società, e quindi se sussista un interesse attuale e concreto all’impugnazione; legittimati all’impugnazione per vizi di formazione dei quorum sono i soci che abbiano votato a favore della proposta respinta. In ogni caso il tribunale non può sostituirsi alla volontà dei soci quando la deliberazione implichi scelte discrezionali, come l’approvazione del bilancio o la nomina degli organi sociali.

Nelle impugnazioni delle deliberazioni assembleari è legittimata passiva soltanto la società, dalla quale promana la manifestazione di volontà in ipotesi viziata. Dopo la riforma del diritto societario la deliberazione viziata è nulla o annullabile, e resta comunque esistente e vincolante per i soci finché non sia rimossa con sentenza passata in giudicato o non ne sia sospesa l’efficacia in via cautelare.

Al di fuori della sostituzione processuale prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c. per l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, il socio di s.r.l. non è legittimato ad agire per il risarcimento del danno sofferto dalla società [in conseguenza della violazione della clausola di prelazione da parte di un altro socio].

La società non è legittimata a domandare in giudizio l’accertamento del proprio scioglimento, perché tale iniziativa spetta, tra gli altri, ai soci; la relativa domanda è inammissibile. L’accertamento della causa di scioglimento compiuto dagli amministratori, o dal tribunale in sede di volontaria giurisdizione, non è suscettibile di giudicato, sicché l’esistenza della causa di scioglimento può essere accertata in un ordinario giudizio contenzioso; in tale giudizio il tribunale non nomina il liquidatore, perché il suo intervento è soltanto suppletivo e attivabile in sede di volontaria giurisdizione in caso di inerzia dell’assemblea (art. 2487 c.c.).

La causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea (art. 2484, comma 1, n. 3, c.c.) deve essere in prospettiva permanente e derivare da fattori interni alla società, che impediscano il normale svolgimento dell’attività assembleare o rivelino il disinteresse dei soci per l’attività sociale e il conseguimento dell’oggetto sociale; occorre verificare caso per caso le cause dello stallo, con un’indagine che consideri l’intero quadro societario e l’incidenza del contrasto tra i gruppi di soci. L’impossibilità di funzionamento è conclamata quando contrapposti schieramenti paritetici di soci impediscano l’approvazione dei bilanci di esercizio e di ogni altra deliberazione essenziale per la vita della società.

Data Sentenza: 08/03/2019
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Francesco Remo Scerrato
Registro: RG 18965 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/04/2022
Massima a cura di: Giuseppe Colombo
Giuseppe Colombo

Giuseppe Colombo, nato il 25 luglio 1990 a Como, svolge la professione di avvocato, collaborando con Grimaldi Studio Legale. Si è laureato, nell'aprile 2015, in giurisprudenza, specializzazione in diritto d'impresa, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ottenendo la valutazione di 110 e lode. Svariate pubblicazioni in materia di diritto societario, assicurativo e commerciale.

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