È nullo per difetto di attività inventiva il brevetto le cui rivendicazioni si risolvono in una mera aggregazione di caratteristiche tecniche già note o ovvie per il tecnico del ramo, ciascuna dotata di un proprio effetto tecnico distinto e prive, nella loro combinazione, di un effetto sinergico che vada oltre la somma dei singoli effetti. La valutazione si compie secondo il metodo del problem-solution approach elaborato presso l’Ufficio europeo dei brevetti, individuando lo stato dell’arte più prossimo, gli elementi distintivi, il problema tecnico oggettivo da essi risolto e l’ovvietà della soluzione per la persona esperta del ramo.
La limitazione del brevetto ai sensi dell’art. 79 c.p.i. non ne esclude la nullità quando la rivendicazione indipendente limitata risulta dall’accorpamento di materia tratta da rivendicazioni dipendenti o dalla descrizione, relativa a caratteristiche tecniche eterogenee e prive di collegamento sinergico, ciascuna anticipata dallo stato della tecnica o resa ovvia dalle conoscenze del tecnico medio del ramo.
Nel giudizio di nullità del brevetto per difetto di attività inventiva, a differenza di quello per difetto di novità, è la consulenza tecnica d’ufficio a fornire al giudice le conoscenze necessarie per valutare il gradiente di originalità del trovato, e l’art. 121, comma 5, c.p.i. consente al consulente di ricevere documenti relativi allo stato della tecnica anche se non ancora prodotti in causa, purché la parte interessata abbia tempestivamente allegato i fatti principali posti a fondamento della domanda o dell’eccezione. Le produzioni effettuate nel corso delle operazioni peritali per dimostrare l’ovvietà della soluzione rivendicata non modificano la domanda di nullità [proposta in via riconvenzionale] e non violano il contraddittorio se alle parti è consentito replicare con ulteriori memorie tecniche.
La domanda di risarcimento del danno da concorrenza sleale, pur autonoma rispetto a quella di contraffazione del brevetto, va rigettata se genericamente formulata e priva di concreta allegazione; la vendita sottocosto non è provata da un documento dal quale si desuma soltanto il presumibile prezzo di commercializzazione del prodotto, senza indicazione dei costi di produzione né elementi di comparazione.