In tema di società a responsabilità limitata, deve ritenersi nulla, per difetto assoluto di informazione ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., la deliberazione assembleare adottata qualora l’avviso di convocazione, pur in presenza di disposizioni normative che consentano lo svolgimento dell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, non preveda alcuna modalità di partecipazione e di esercizio del diritto di voto da remoto, non essendo sufficiente che il verbale assembleare dia atto dell’intervento dei soci mediante videochiamata, senza specificare la piattaforma o le utenze utilizzate e le modalità attraverso le quali sarebbe stato possibile partecipare e votare.