Risulta competente il Tribunale delle Imprese con riferimento alla domanda di nullità della fideiussione, totale e parziale.
Il Tribunale che rilevi la propria incompetenza territoriale, fissa un termine per la riassunzione che, ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ., va ritenuto perentorio e non prorogabile; entro tale termine chi abbia interesse alla riassunzione deve notificare la comparsa in riassunzione alla controparte e non depositare l’atto di riassunzione presso la cancelleria del Giudice ad quem, stante la non applicabilità del disposto di cui all’art. 297 cod. proc. civ.