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Tribunale di Torino, 15 Novembre 2013

Nullità di un brevetto relativo a servizi televisivi

Tribunale di Torino, 15 Novembre 2013
Nullità di un brevetto relativo a servizi televisivi

Non è nullo ai sensi degli artt. 45 comma 2 CPI e 52 comma 2 CBE, secondo i quali non sono brevettabili i programmi per elaboratori e le presentazioni di informazioni, il brevetto che prevede mezzi tecnici – ad esempio, memoria elettronica e dispositivo di controllo della programmazione – che cambiano concretamente lo stato di funzionamento di un dispositivo fisico. È infondata la tesi secondo cui il titolare di un brevetto che svolga attività di licensing non possa avere accesso alla tutela cautelare o comunque possa avervi accesso solo con notevole anticipo rispetto alla scadenza della privativa, trascurando di considerare che un danno può consistere nella perdita di credibilità del brevetto presso i licenziatari, nella minor appetibilità del brevetto e nella possibilità di vedersi richiedere la riduzione dell’ammontare delle royalties, tutti danni di difficile quantificazione. La scadenza imminente di una privativa brevettuale rende del tutto improbabile la sussistenza di danni irreparabili in capo alla parte cui è stata inibita, in sede cautelare, la commercializzazione di prodotti asseritamente in contraffazione di un brevetto, poi dichiarato nullo in sede di merito.

Data Sentenza: 15/11/2013
Registro: RG 30376 / 2010
Allegato:
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Data: 12/02/2017
Massima a cura di: Maria Luigia Franceschelli
Maria Luigia Franceschelli

Dottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team

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