La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata, che preveda la nomina degli arbitri ad opera dei soci, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio, con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.
L’eccezione di arbitrato è una eccezione in senso stretto che deve essere sollevata tempestivamente dal convenuto.