Qualora i soci, ricevuto il rifiuto degli amministratori di convocare l’assemblea e dichiarato senza riserve di prenderne atto, formulino una nuova richiesta di convocazione ex art. 2367, comma 1, c.c. con un ordine del giorno diverso, la prima richiesta deve ritenersi rinunciata, come risulta dal dato letterale e dall’elemento temporale. È pertanto inammissibile il ricorso ex art. 2367, comma 2, c.c. volto a ottenere l’ordine giudiziale di convocazione sull’ordine del giorno indicato nella prima richiesta, mentre resta pendente davanti al consiglio di amministrazione la seconda richiesta, sulla quale gli amministratori devono pronunciarsi.