Il socio che abbia garantito con fideiussione un debito della società [di s.r.l. poi fallita] e sia stato escusso agisce quale creditore sociale titolare del diritto di regresso; il pregiudizio consistente nell’impossibilità di recuperare in regresso quanto pagato, perché la cattiva gestione ha privato la società delle risorse necessarie, costituisce danno indiretto, mero riflesso del pregiudizio subito dal patrimonio sociale. L’azione di responsabilità volta alla reintegrazione del patrimonio sociale, anche al fine di soddisfare i crediti di regresso dei fideiussori, spetta in via esclusiva al curatore del fallimento, e tale titolarità esclusiva esclude la legittimazione del fideiussore.
Anche ove ricondotta all’art. 2476, comma 7, c.c., l’azione del socio o del terzo contro l’amministratore ha natura extracontrattuale, e il danneggiato deve provare la colpa o il dolo, il nesso causale tra condotta e danno e l’entità del danno. Il fideiussore che imputi l’inadempimento del debito garantito a una scelta arbitraria dell’amministratore deve dimostrare che la società disponeva della provvista necessaria al pagamento o, quanto meno, la manifesta convenienza, nell’interesse della società, dei soci e dei creditori, di anteporre quel pagamento all’estinzione delle altre obbligazioni sociali.
Il socio o il terzo è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all’azione individuale di natura aquiliana contro l’amministratore soltanto per i danni subiti nella propria sfera individuale che siano conseguenza immediata e diretta della condotta denunciata; il pregiudizio che costituisca mero riflesso del danno arrecato alla società o al ceto creditorio è invece tutelato dall’azione dei creditori sociali, esercitata in caso di fallimento dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall.