L’incertezza del quadro normativo, giunto a una situazione di “stallo”, non trasforma il pagamento previsto dalla legge in un evento con scarsissime possibilità di verificazione (“remoto”), perché la sussistenza dell’obbligo può dirsi remota solo quando la contestazione dell’obbligo sia sorretta da ragioni di evidente fondatezza. Dunque, per far venir meno la necessità di appostare il fondo per rischi non è sufficiente l’incertezza, ma occorre la ragionevole certezza dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento. Inoltre, le solide condizioni patrimoniali della società e la sicura capacità di far fronte al pagamento, anche imprevisto, del contributo non hanno significativi riflessi sulle modalità di redazione del bilancio, che è nullo in tutti i casi in cui non sia possibile desumere da esso l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
Ricorrono i presupposti per disporre la sospensione cautelare dell’esecuzione della delibera di approvazione del bilancio nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che il bilancio impugnato sia viziato, per non avere appostato, in violazione dell’art. 2424 bis comma 3 c.c., un fondo per rischi in relazione al pagamento di un contributo “extraprofitti”, che costituisce evento la cui verificazione va prudenzialmente considerata più probabile del contrario. Con riferimento al periculum in mora, l’omessa appostazione del fondo per rischi determina un’inesatta (per eccesso) quantificazione dell’utile distribuibile, con la conseguenza che l’esecuzione della delibera pregiudica la società, che vede ingiustificatamente uscire risorse finanziarie dalle casse sociali, e il socio di minoranza ricorrente, che non può avvalersi della distribuzione senza accettare il bilancio che contesta. Non si può dire invece che la sospensione della delibera pregiudichi l’interesse della società, che dalla sospensione non risulta impedita in nessuna attività operativa.