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Tribunale di Bologna, 24 Luglio 2025, n. 1960/2025

Omessa attivazione della liquidazione: danno risarcibile e criterio dell’aggravamento del passivo

Tribunale di Bologna, 24 Luglio 2025, n. 1960/2025
Omessa attivazione della liquidazione: danno risarcibile e criterio dell’aggravamento del passivo

In tema di azione ex art. 146 l. fall. per violazione degli obblighi degli amministratori in presenza di perdita del capitale e causa di scioglimento, l’inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c. comporta responsabilità risarcitoria per il ritardo nell’attivazione della liquidazione, in pregiudizio alle ragioni creditorie. La liquidazione del danno in via equitativa può avvenire mediante il parametro del differenziale tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare solo quando l’attore alleghi un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e indichi le ragioni che impediscono l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta gestoria, anche in ragione dell’incompletezza dei dati contabili o della notevole anteriorità della perdita del capitale rispetto al fallimento; in difetto di tali presupposti, il danno risarcibile va commisurato al solo aggravamento del passivo maturato dopo il momento in cui la causa di scioglimento avrebbe dovuto essere accertata e pubblicizzata.

Data Sentenza: 24/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro: RG 15336 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 16/02/2026
Massima a cura di: Simone Iaione
Simone Iaione

Praticante avvocato presso lo studio legale Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP | Cultore della materia in diritto commerciale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

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