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Tribunale di Brescia, 6 Marzo 2024, n. 957/2024

Omessa sottoscrizione dell’aumento di capitale: perdita della qualità di socio e impossibilità di esercizio del recesso

Tribunale di Brescia, 6 Marzo 2024, n. 957/2024
Omessa sottoscrizione dell’aumento di capitale: perdita della qualità di socio e impossibilità di esercizio del recesso

Nella s.r.l. contratta a tempo determinato, il diritto di recesso del socio – o dell’erede subentrato nella partecipazione – può essere esercitato solo al ricorrere di una delle ipotesi previste dalla legge o dallo statuto, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del termine di durata della società. In particolare, a seguito della riforma del diritto societario, lo stato di liquidazione non si determina automaticamente con la scadenza del termine, ma solo con l’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che accerta la causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2484 c.c., non potendo la prosecuzione di fatto dell’attività integrare una revoca implicita dello stato di liquidazione.

Il socio che, a seguito dell’azzeramento del capitale per perdite e del contestuale aumento deliberato ex art. 2482-ter c.c., ometta di sottoscrivere la quota di propria spettanza perde la qualità di socio e, con essa, anche la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso.

Data Sentenza: 06/03/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Angelica Castellani
Registro: RG 5070 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/02/2026
Massima a cura di: Deborah Turotti
Deborah Turotti

Abilitata all'esercizio della professione forense presso il Foro di Trento. Università degli studi di Trento

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