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Corte d'appello di Ancona, 21 Novembre 2025, n. 1398/2025

Omessa vigilanza del sindaco sulle frodi IVA dell’amministratore e prova del danno risarcibile

Corte d'appello di Ancona, 21 Novembre 2025, n. 1398/2025
Omessa vigilanza del sindaco sulle frodi IVA dell’amministratore e prova del danno risarcibile

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro il sindaco per omessa vigilanza sulle operazioni con cui l’amministratore ha emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di conseguire indebite detrazioni e compensazioni d’imposta, il danno-conseguenza, in difetto di specifici elementi probatori, resta distinto dal passivo fallimentare ed è limitato all’IVA illecitamente detratta e compensata, all’IRES evasa e alle relative sanzioni. Spetta alla curatela provarne l’an e il quantum con riferimento al periodo di carica del sindaco, in particolare mediante lo stato passivo recante l’ammissione del credito erariale; gli atti di verifica e la comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza costituiscono un dato di partenza insufficiente a dimostrare la definitiva pretesa dell’amministrazione finanziaria.

La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. ha un ambito di intervento limitato e residuale e opera solo quando l’esatta quantificazione del danno sia impossibile o oltremodo gravosa; essa è quindi inutilizzabile per supplire alle carenze probatorie del danneggiato che avrebbe potuto documentare l’entità del pregiudizio [delle imposte evase e delle relative sanzioni].

La responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza, atteggiandosi come un’ipotesi di concorso nel fatto illecito altrui, richiede la prova da parte dell’attore dell’inosservanza dei doveri di controllo, del danno derivante dalla condotta illecita dell’amministratore e del nesso causale, che può ritenersi dimostrato se, in base a un giudizio controfattuale ipotetico, l’adempimento degli obblighi di vigilanza avrebbe ragionevolmente impedito o limitato il danno.

L’assicurato contro i rischi della responsabilità civile, convenuto dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte dell’assicuratore delle spese sostenute per resistere alla pretesa anche quando la domanda risarcitoria sia rigettata, e conserva l’interesse alla relativa pronuncia anche se le spese di lite siano poste a carico dell’attore soccombente. Il diritto, nei limiti dell’art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la prova dell’esborso effettivamente sostenuto e non si estende alle spese di soccombenza nei confronti di terzi chiamati in causa né alla quota delle spese di consulenza tecnica d’ufficio posta a carico dell’assicurato, estranee alle spese di resistenza.

Data Sentenza: 21/11/2025
Carica: Presidente
Giudice: Annalisa Gianfelice
Relatore: Vito Savino
Registro: RG 1041 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Federico Restano
Federico Restano

Avvocato iscritto al Foro di Torino. Equity partner presso Weigmann Studio Legale. Ha conseguito la laurea con lode presso l'Università degli Studi di Torino.

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