La configurabilità di un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. presuppone una situazione di concorrenzialità tra imprenditori, nel senso dell’art. 2082 c.c. Ne consegue che la disciplina della concorrenza sleale è inapplicabile nei rapporti tra soggetti che esercitano una libera professione intellettuale [quali il professionista e la società tra professionisti cui egli partecipava], perché l’attività professionale, anche se svolta in forma associata, non è sostanzialmente assimilabile a un’attività propriamente imprenditoriale; in tali rapporti neppure possono essere tutelate attraverso la concorrenza sleale le informazioni riservate prive dei requisiti di cui all’art. 98 c.p.i.
La tutela dei segreti commerciali ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. richiede che il titolare alleghi e provi l’adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenere segrete le informazioni [l’elenco dei clienti, con i servizi forniti e le condizioni economiche praticate]. A tal fine la semplice adozione di una password per l’accesso al programma gestionale è insufficiente, occorrendo dimostrare che essa soddisfi un livello minimo di complessità adeguato agli attuali requisiti di sicurezza informatica e che la documentazione cartacea sia conservata in un luogo protetto e non accessibile a tutto il personale.