Ricerca Sentenze
Tribunale di Bari, 11 Aprile 2025, n. 1403/2025

Omesso adeguamento dell’organo amministrativo di cooperativa all’art. 2542 c.c. e prova del danno

Tribunale di Bari, 11 Aprile 2025, n. 1403/2025
Omesso adeguamento dell’organo amministrativo di cooperativa all’art. 2542 c.c. e prova del danno

Dal 1° gennaio 2018 l’art. 2542 c.c., come modificato dalla l. n. 205/2017 senza un regime transitorio, esclude nelle società cooperative la figura dell’amministratore unico e impone un organo amministrativo collegiale composto da almeno tre membri, con durata massima di tre esercizi. L’amministratore unico che ometta di convocare tempestivamente l’assemblea per adeguare l’organo amministrativo e lo statuto resta colpevolmente inerte; l’omissione dà luogo a risarcimento solo se sia allegato e provato un danno a essa causalmente collegato [che non emerga dai bilanci degli esercizi interessati, né da sanzioni irrogate alla società].

L’amministratore cessato dalla carica risponde della somma iscritta a titolo di cassa nell’ultimo bilancio riferibile alla sua gestione e non consegnata al nuovo organo amministrativo, sia per l’eventuale indicazione di un valore non corrispondente alla realtà sia per la mancata consegna; grava su di lui l’onere di giustificare le spese e gli esborsi sostenuti nel periodo successivo, fino alla cessazione, idonei a ridurre la cassa. Costituiscono parimenti danno risarcibile i prelievi dal conto corrente sociale rimasti privi di giustificazione causale.

La delibera di sostituzione dell’amministratore è opponibile alla società e all’amministratore sostituito sin dalla sua adozione, anche se iscritta nel registro delle imprese in data successiva, perché si tratta delle parti del rapporto e non di terzi.

Il costo preventivato per il ripristino degli impianti aziendali inattivi è addebitabile all’amministratore per omessa manutenzione solo in presenza della prova che il loro stato sia imputabile alla sua condotta, anziché al decorso del tempo o alla vetustà, che negli esercizi pregressi vi fossero le disponibilità economiche per far fronte alla manutenzione e che la riparazione sia stata effettivamente eseguita, con il relativo esborso, dal nuovo organo amministrativo. La relazione tecnica di parte, priva di ulteriore supporto probatorio, non integra prova del danno né del lucro cessante.

Il danno da mancata conclusione di un affare vantaggioso per la società [la vendita di un impianto] è imputabile all’amministratore solo quando risulti assistita da ragionevole probabilità la conclusione dell’accordo in assenza della condotta addebitata.

L’azione di responsabilità esercitata dalla società nei confronti dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476 c.c. mira ad accertare la responsabilità per i danni conseguenti alla violazione dei doveri inerenti alla carica. La responsabilità ha natura contrattuale, sicché chi promuove l’azione deve dimostrare la condotta inadempiente, il danno e il nesso di causalità, mentre l’amministratore convenuto deve dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, provando, con riferimento all’addebito contestato, l’osservanza dei doveri e l’adempimento degli obblighi impostigli dalla legge e dallo statuto.

La rivalutazione monetaria del risarcimento attiene alla natura di debito di valore dell’obbligazione risarcitoria, che si trasforma in debito di valuta, soggetto al principio nominalistico di cui all’art. 1224 c.c., solo con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna; fino a quel momento la somma dovuta va rivalutata in base all’indice ISTAT.

Sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non spettano gli interessi compensativi qualora l’attore non provi un nocumento finanziario, sub specie di lucro cessante, derivato dalla mancata tempestiva disponibilità della somma; la somma rivalutata, liquidata in moneta attuale, ricomprende infatti il danno causato dal ritardato pagamento dell’equivalente monetario.

Data Sentenza: 11/04/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Paola Cesaroni
Registro: RG 11345 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/10/2026
Massima a cura di: RobLor
logo